Infantino & Associati, con studio professionale a Milano e a Palermo, è uno studio associato costituito da professionisti in grado di assistere le imprese dalla fase di start up alla fase di sviluppo economico attraverso un servizio costruito a misura del cliente.
Le competenze dei soci e le sinergie consolidate con altri studi partner complementari, consentono di offrire un servizio globale alle aziende.
La composizione negoziata è uno strumento per il risanamento creato per aiutare le imprese entrate in crisi a causa del periodo emergenziale da Covid—19, ma destinato a diventare di uso sistemico, come, peraltro, è divenuta sistemica la crisi delle imprese a causa di fattori macroeconomici congiunturali. L’analisi precoce delle patologie aziendali, individuabili mediante un’efficace attuazione degli adeguati assetti organizzativi aziendali, consente all’azienda di accedere al nuovo strumento della composizione negoziata presso la Camera di commercio dove ha sede la società.
L’uso tempestivo dell’innovativo strumento, nella fase precoce della crisi d’impresa - come già sperimentato nella prassi sia per le piccole che per le medie e grandi imprese - aumenta le probabilità di successo del risanamento aziendale e della ristrutturazione del debito. Si evidenziano, di seguito, i vantaggi significativi di accedere alla composizione negoziata per la soluzione della crisi.
1. Facilità di accesso allo strumento: un’istanza da inserire in apposita piattaforma gestita delle CCIAA.
2. Non è una procedura concorsuale, ma un percorso di risanamento.
3. L’imprenditore non si spossessa dell’azienda nella sua gestione.
4. Viene garantita la riservatezza durante il percorso della composizione negoziata.
5. Possono essere richieste le misure protettive o cautelari.
6. Può essere applicata la sospensione di obblighi e di cause di scioglimento.
7. Le banche non potranno effettuare segnalazioni in Centrale Rischi in caso di sospensione interbancaria.
8. Certezza della durata della composizione negoziata, sei mesi prorogabili a dodici.
9. Assenza totale di organi giudiziali e del tribunale, tranne in caso di misure protettive.
10. L’unico soggetto che viene nominato dalla Camera di commercio è l’Esperto.
11. La composizione negoziata prevede meccanismi premiali di natura tributaria.
12. Dal 2024, è previsto l’utilizzo di una Transazione fiscale, solo per debiti fiscali, escluso l’IVA
13. In caso di esito negativo, possibilità di presentare il Concordato semplificato.
14. È prevista, altresì, la possibilità di cedere l’azienda, in deroga all’art. 2560 cc.
15. Non è previsto il monitoraggio giudiziale sull’esecuzione del piano.
1.Facilità di accesso allo strumento: non sono necessari, preventivamente, né la predisposizione di piani di risanamento, né attestazioni di professionisti indipendenti all’azienda, ma un’istanza da inserire in apposita piattaforma gestita delle CCIAA, in cui si indicano le cause della crisi e un progetto di piano capace di rimuovere le criticità individuate, con l’obiettivo di riportate in equilibrio l’azienda nel breve periodo e garantire la continuità aziendale.
2. Non è una procedura concorsuale, ma un percorso di risanamento. Questo consente una gestione molto fluida delle dinamiche delle trattative a vantaggio della continuità aziendale.
3. L’imprenditore non si spossessa dell’azienda nella sua gestione. Tuttavia, la gestione deve essere preordinata ad evitare il pregiudizio alla sostenibilità del risanamento e nell’interesse prevalente dei creditori, e andranno osservatele previsioni dell’art. 21 CCI (andranno valutate, a tal fine, le comunicazioni preventive all’esperto).
4. Viene garantita la riservatezza durante il percorso della composizione negoziata, poiché non vi è alcuna iscrizione presso il Registro delle imprese; infatti, ne vengono a conoscenza solamente i creditori interessati alle trattative funzionali al risanamento.
5. Possono essere richieste le misure protettive o cautelari, sia selettive che erga omnes, al pari delle procedure concorsuali, ma in questo caso, le stesse devono essere pubblicate al Registro delle imprese, a discapito della riservatezza.
6. Può essere applicata, per effetto dell’art. 20 del CCI, la sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile. Tali condizioni possono verificarsi in presenza di perdite che erodono il capitale sociale della società.
7. Le banche non potranno effettuare segnalazioni in Centrale Rischi interbancaria, se non prima aver esaminato il progetto di risanamento presentato ai creditori.
8. Certezza della durata del risanamento all’interno della composizione negoziata, la stessa deve concludersi in sei mesi prorogabili a dodici.
9. Assenza totale di organi giudiziali e del tribunale, ad eccezione dei casi in cui si chiedano le misure protettive o la deroga all’art. 2560 cc, in caso di cessione d’azienda.
10. L’unico soggetto che viene nominato dalla Camera di commercio è l’Esperto, un professionista che ha il compito di facilitare l’azienda nelle trattative coi creditori, i quali, oltre ai doveri di buona fede, hanno l’obbligo, per legge, di collaborare attivamente, per consentire il risanamento aziendale.
11. La composizione negoziata prevede meccanismi premiali di natura tributaria, art.25 bis cci: - per il debito tributario riduzione sanzioni e maggiore dilazione del debito non ancora iscritto a ruolo, fino a 10 anni, con rate anche non costanti in coerenza col piano di risanamento; - le sopravvenienze attive generate dalla ristrutturazione del debito sono detassate.
12. Dall’entrata in vigore del correttivo approvato il 10.6.24, è previsto l’utilizzo di una Transazione fiscale creata ad hoc per la composizione negoziata, con la possibilità di ristrutturare il debito fiscale, escluso l’IVA.
13. L’utilizzo della composizione negoziata non pregiudica - in caso di chiusura negativa della stessa - l’accesso agli strumenti negoziali della crisi, previsti dal codice della crisi, nonché la possibilità di presentare il Concordato semplificato, con significativi vantaggi rispetto al Concordato liquidatorio ordinario, per la mancanza del voto dei creditori e della finanza esterna.
14. È prevista, altresì, la possibilità di cedere l’azienda, in un’ottica di continuità indiretta, con dei meccanismi di tutela per l’acquirente, come la deroga al principio di responsabilità ex art. 2560 codice civile. Tuttavia, non è prevista la deroga al principio di solidarietà del cessionario per i debiti tributari, di cui all’art. 14 del Dlgs 472/97.
15. La chiusura positiva della CN avviene con il deposito della relazione finale dell’esperto, con cui lo stesso esprime il suo parere positivo sulla sostenibilità del risanamento aziendale, con una prospettiva di continuità per i successivi due anni - art. 12 CCI - senza che nessun organo giudiziale vigili sull’esecuzione del piano.
In conclusione, i significativi vantaggi della composizione negoziata si concretizzano in un bilanciamento degli interessi generali:
Assistenza globale nella gestione delle immobiliari e holding, attraverso un servizio personalizzato:
Le stesse società immobiliari e holding potranno usufruire di altri servizi presso le sedi della Infantino & Associati:
Consulenza in materia di trust e protezioni di patrimoni familiari e aziendali:
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